Anagrafe
Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Leva
Responsabile: Cavrioli Delia
Istruttore: Cancellieri Rosaria
SEDE
Palazzo Municipale - p.zza Aldo Moro,2
Tel.02 98870024 int.210 -212
Fax. 02 987736
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Orario di Apertura:
Lunedì - Mercoledi - Venerdi - dalle 09:00 alle 12:30
Martedi - Giovedi - dalle 17:00 alle 19:30
AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 1° Gennaio 2012 certificazioni solo nei rapporti tra privati
Dal 2012 sono in vigore le nuove norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla “legge di stabilità per il 2012”
* Legge n. 183 del 12 Novembre 2011*
Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc.
A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.
Si ricorda, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 183 del 12 Novembre 2011
http://www.comune.sanzenoneallambro.mi.it/downloads/legge-183-11.pdf
Autocertificazione Stato Civile
Autocertificazione di Residenza
Autocertificazione di nascita del figlio
Autocertificazione di godimento diritti politici
Autocertificazione di esistenza in vita
Autocertificazione di decesso del coniuge
Autocertificazione di Cittadinanza Italiana
Autocertificazione di assenza di condanne penali
Autocertificazione di situazione di famiglia
Autocertificazione del titolo di studio
CARTA DI IDENTITA
LEGGE 183 del 12 Novembre 2011
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

